Il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 ha introdotto due misure temporanee (in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 2021) di sostegno alla genitorialità e natalità, in attesa dell’attuazione dell’assegno unico universale che dovrà riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli:
1) ASSEGNO TEMPORANEO FIGLI MINORI
L’assegno temporaneo (“ponte) è una prestazione transitoria, prevista dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, destinata alle famiglie per ogni figlio minore di 18 anni.
A CHI E’ RIVOLTO
L’assegno spetta ai nuclei familiari con figli minori a carico che non hanno diritto all’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF):
- lavoratori autonomi;
- disoccupati;
- coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- titolari di pensione da lavoro autonomo;
- nuclei che non hanno uno o più requisiti per godere dell’ANF.
QUANTO SPETTA
L’assegno viene erogato in funzione del numero dei figli e in misura decrescente all’aumentare del livello di ISEE (fino ad azzerarsi a 50.000 euro di ISEE ). Gli importi dell’assegno sono inoltre maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità.
COME FARE DOMANDA
La domanda può essere presentata a partire dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 attraverso i seguenti canali:
- portale web, utilizzando l’apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla homepage del portale INPS, accedendo tramite le proprie credenziali;
- Contact Center integrato, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164 164;
Per le domande che saranno presentate entro il 30 settembre 2021 l’assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021. In caso di presentazione successiva, la prestazione sarà riconosciuta a partire dal primo giorno del mese di presentazione della domanda.
Per approfondimenti e per la presentazione della domanda: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-temporaneo-figli-minori
2) MAGGIORAZIONE ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE
Per coloro che hanno diritto agli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) è riconosciuta, a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, una maggiorazione di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.
L’assegno è corrisposto alle seguenti categorie:
- lavoratori dipendenti;
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
- lavoratori agricoli;
- lavoratori domestici e domestici somministrati;
- lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti;
- lavoratori in aspettativa sindacale;
- lavoratori marittimi sbarcati;
- soggetti titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola;
- lavoratori titolari di trattamenti di integrazione salariale;
- lavoratori assistiti da assicurazione TBC;
- soggetti titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.
La maggiorazione è riconosciuta anche in presenza di figli maggiorenni inabili a un proficuo lavoro, oltre che di figli con età compresa tra i 18 e i 21 anni se studenti o apprendisti e appartenenti a nuclei numerosi.
QUANDO FARE DOMANDA
La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto.
COME FARE DOMANDA
La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare dei dipendenti privati deve essere presentata direttamente all’INPS esclusivamente in modalità telematica.
Si precisa che l’Assegno per il Nucleo Familiare non è compatibile con l’Assegno temporaneo per i figli minori.
Per approfondimenti e per la presentazione della domanda: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-per-il-nucleo-familiare-anf