La sentenza del Consiglio di Stato n. 7850/2020 (pubblicata il 10.12.2020) riafferma con grande nitidezza alcuni elementi e principi che chiariscono ulteriormente aspetti determinanti della complessa questione della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate. In estrema sintesi:
- L’ISEE è il criterio a cui i Comuni devono attenersi per determinare l’eventuale compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini;
- I Comuni non possono introdurre altri criteri che tendano di fatto a sminuire e ridurre ciò che la Legge ha stabilito essere parte integrante dei livelli essenziali delle prestazioni (l’ISEE, appunto);
- Non possono rientrare quindi in tali criteri le valorizzazioni delle provvidenze economiche fruite dalla persona con disabilità (p.e. pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento);
- A fronte di ISEE pari a zero, zero deve essere la quota di compartecipazione al costo.
Nel caso esaminato dal Consiglio di Stato, avente ad oggetto l’annullamento del regolamento n. 72 del 30 luglio 2018 del Comune di Parma, invece, l’Ente comunale aveva inteso regolare la determinazione del contributo economico alle prestazioni sociali agevolate indicate nei progetti individuali delle persone con disabilità facendo riferimento non solo all’ISEE, ma anche ad ulteriori entrate disponibili“non calcolate ai fini ISEE” quali, ad esempio, l’indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità civile (che, pacificamente, sono escluse dal calcolo del reddito ai fini ISEE, proprio perché non considerate una componente della “ricchezza” personale).
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